Lo studio legale Liberto offre assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle materie dell’assistenza e previdenza sociale che garantiscono al cittadino il diritto ad ottenere, qualora ne ricorrano i requisiti, gli assegni, le indennità e i benefici economici erogati dall’INPS. Assistiamo il cittadino, anche per il tramite di Enti di Patronato, in tutte i contenziosi contro l’INPS per il riconoscimento dei diritti assistenziali e previdenziali negati dall’Istituto in sede amministrativa.
In tale materia, lo Studio si avvale anche di un supporto medico legale affidato a professionisti/medici legali di fiducia che garantiscono un’attività di consulenza e verifica preventiva della documentazione medica e ciò, al fine di aumentare le possibilità di un positivo esito della pratica.
Lo studio legale Liberto garantisce una particolare competenza e specializzazione nella trattazione delle seguenti materie e nell’impugnare innanzi al Giudice del Lavoro dei verbali INPS che sono trasmessi ai cittadini in esito alle visite medico-legali espletate dalle Commissioni ASL.
Lo studio garantisce una completa assistenza e consulenza in ordine alla verifica della documentazione amministrativa e sanitaria necessaria per la presentazione dei ricorsi previdenziali. A tal fine, si avvale dell’opera di esperti consulenti medico-legali che possono fornire qualificata assistenza stragiudiziale e giudiziale per i nostri clienti.
Nel caso in cui il cittadino non abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio richiesto nella fase amministrativa (recapito del verbale “negativo” da parte delle Commissioni INPS), lo studio Liberto garantisce all’utente la necessaria assistenza per proporre ricorso giudiziale (ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. – ATP- accertamento tecnico preventivo), per consentire ai cittadini che ne abbiano diritto, di ottenere, da parte del Giudice del Lavoro, un Decreto di Omologa dei requisiti sanitari utili alla concessione di benefici economici previsti dalla legge.
Lo studio è specializzato a proporre ricorsi in materia di:
– invalidità civile ex L. 118/1971 e s.m. e i.
Tale istituto e la relativa normativa trattano dell’invalidità e della difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito, di mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. A seconda dell’età e del grado di invalidità accertato in capo a colui il quale ha presentato la domanda amministrativa, l’INPS è tenuto a corrispondere i relativi benefici economici ed assistenziali come meglio specificato nelle successive pagine di questo sito.
– assegno mensile di assistenza
– pensione di inabilità civile (art. 12 L. 118/1971 e s.m.e.i.)
– pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984 e s.m. e i
– stato di handicap ex L. 104/1992 e s.m. e i
– indennità e pensioni per ciechi e sordomuti