Tale forma di assistenza presuppone il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%, dal 18° al 65° anno di età, 65 anni. Spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali.
Ecco i requisiti per richiederlo:
– età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (dal gennaio 2016 – Riforma Fornero – 65 anni e 7 mesi);
– essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
– disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti (€ inferiore ad € 4.906,72, in base all’ultima rilevazione per i redditi dichiarati nel 2018);
– non svolgere attività lavorativa.
L’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno. L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
L’importo erogato a titolo di “Assegno Mensile di Assistenza” prevede per l’anno 2019, la corresponsione di un assegno pari a 285,66 euro ed è corrisposto per 13 mensilità ed è oggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all’ INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Per tali adempimenti il cittadino può rivolgersi ad apposi centri di patronato all’uopo abilitati.